Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
1-ter. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.