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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione di cui al periodo successivo, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
  1-ter. All'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con riferimento ai contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica il comma 1.».