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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.17.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è sostituito dal seguente: «Articolo 34. (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). 1. Il Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri provvedimenti disciplina le modalità di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità di gioco del Lotto.
  2. Gli originali degli scontrini vincenti, annullati, rimborsati, ristampati, e gli scontrini relativi a vincite prenotate sono custoditi dal raccoglitore presso la ricevitoria per il termine di sei mesi dall'emissione, alla scadenza del quale il raccoglitore dovrà provvedere alla loro distruzione. I competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche, anche a campione, presso le ricevitorie.
  3. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale ed omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dall'Agenzia stessa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Servizio riscossione e pagamento negli enti locali.