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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 120 del 2012, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 dei decreto legislativo n. 285 del 1992, deve essere trasmessa anche al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi, di cui al comma 1 dell'articolo 203 e al comma 12-bis, primo periodo, dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell'articolo 142 del citato decreto legislativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dall'ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze.