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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.046. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.046.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).

  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano effettuate le trascrizioni e le iscrizioni.
  3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
  6. Agli atti giudiziari, compresi quelli dovuti all'ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.