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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.037. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.037.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.