Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Uffici giudiziari).
1. All'articolo 21-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «,pulizia e facchinaggio»;
b) dopo le parole: «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».