Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria).
1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di «educatore professionale» conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea – educatore professionale – classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001- determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.