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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.43. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire maggiore capillarità e parità di accesso su tutto il territorio nazionale al servizio sociale professionale, gli enti locali che abbiano costituito o costituiscano, a livello di ambito territoriale, forme strutturali di gestione associata dei servizi sociali possono procedere, per l'anno 2016, ad assumere le figure professionali in questione al di fuori dei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente diminuzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.