Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:.
1-bis. Il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«551-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2016 gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o settembre 2016, fermo restando il limite insuperabile costituito dalla spesa complessiva del personale che non dovrà comunque superare il 25 per cento delle spese correnti.».