Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale stagionale assunto dalle Regioni e dagli enti strumentali delle stesse attraverso il contratto privatistico forestale in qualità di operai o impiegati forestali, ove siano impiegati per compiti istituzionali e per specifici progetti annuali, non rientra tra il personale a tempo determinato definito dal comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.