Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.