Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità dei servizi gestiti, gli enti locali possono procedere alle relative assunzioni attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il cui termine è a tal fine prorogato al 31 dicembre 2017.