Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'annullamento di procedure selettive di progressioni verticali di cui all'articolo 4 del CCNL 31/3/1999, Regioni-Autonomie Locali, concluse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, non si estende ai contratti individuali stipulati in esito alle selezioni medesime che hanno prodotto i loro effetti per almeno un quinquennio.