Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il terzo periodo del comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la ricollocazione del novanta per cento del personale soprannumerario. A decorrere dal 30 settembre 2016, in deroga al comma 420, lettera c), le regioni e gli enti locali possono procedere a riattivare le procedure di mobilità.»