Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La spesa derivante dalle assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada non rientra nel calcolo del limite previsto, per il lavoro flessibile, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.