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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.051. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.051.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:
  447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
  447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.