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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.049. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.049.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 716, è inserito il seguente:
  «716-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, della, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva e di gestione di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione. L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o novembre 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste».

  Conseguentemente, all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta»;
   b) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni»;
   c) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni».