Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
2-bis. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali di cui al comma 1 che, nel corso del mandato non risultino iscritti al alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare con oneri esclusivamente a proprio carico un periodo non superiore ad una consiliatura se effettivamente svolta, applicando il metodo contributivo.