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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.025.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».