Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.