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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, n. 4) della legge 7 agosto 2015 n. 124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3) della medesima lettera b), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali.
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di qui al comma 1 del presente articolo l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3.
  3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), della legge n. 124 del 2015, l'Amministrazione competente assicura lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014 n. 114.
  4. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria.

ident. 16.047.16.013.