Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso gli uffici di cui al periodo precedente, anche di enti dissestati o strutturalmente deficitari, possono avvalersi di collaboratori esterni che prestano la propria attività a titolo gratuito.».