Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1, è così sostituito:
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di Indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, oppure da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.