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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.40. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.40.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni con legge n. 125 del 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente:
   5. Gli enti, che nel corso del 2012, 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata antecedentemente al 1o gennaio 2015 ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato o approvato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il termine indicato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016.