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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.30. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.30.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 714-bis con il seguente:
  714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. Dalla adozione della delibera discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ident. 15.28.