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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis, come introdotto dal presente decreto-legge, aggiungere il seguente:
  714-ter. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche se non ne hanno conseguito, per qualunque motivo la valida e tempestiva approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono rimodulare o riformulare il piano stesso, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, fermo restando la sua durata originaria, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere esercitata qualora sia decorso il termine assegnato per la deliberazione del dissesto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e all'articolo 243-quater comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000.