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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o nei termini previsti dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.

ident. 15.5.15.6.