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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.035. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.035.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.