stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.014.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.