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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
14.7.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Sono escluse dal contributo di cui ai commi precedenti le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.»

  1-ter. Il comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «754. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 504 milioni di euro nell'anno 2016, 473 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 254 milioni di euro per l'anno 2016, 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo».

  1-quater. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 190 del 2015.