Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. I compensi degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche sia di quelle a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ivi compresi delle Regioni e degli enti locali che sono in perdita di bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile da almeno due anni sono ridotti del venti per cento.