Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
2. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo.