Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.»