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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
13.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di risparmi di spesa da parte degli enti del sistema camerale).

  1. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 13-bis del presente decreto, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.