Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Conseguenze della dichiarazione di dissesto per gli enti locali in crisi finanziaria).
1. Il comma 2 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche nel caso in cui il piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 256, comma 6, sia stato predisposto oltre il termine ivi previsto.