Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Finanziamento funzioni specifiche province montane).
1. Alle province di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, per le specificità e per l'esercizio delle ulteriori funzioni fondamentali assegnate dal comma 86 della citata legge viene riconosciuta, a partire dall'anno 2016 una compartecipazione al gettito irpef del proprio territorio pari al 2 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023.
2. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e g) della legge n. 42 del 5 maggio 2009, tenuto conto degli esiti dello studio Sose Spa circa i fabbisogni standardizzati per l'esercizio delle funzioni fondamentali della provincia a specificità montana del Verbano Cusio Ossola le cui entrate standardizzate massime non consentono l'esercizio delle funzioni fondamentali, in particolare la manutenzione e messa in sicurezza dell'articolata rete di viabilità montana e di collegamento con la Confederazione Elvetica, rilevato che tale disfunzione è derivata dalla mancata perequazione dei trasferimenti erariali alla stessa per tempo riconosciuti e la cui fiscalizzazione ha generato, già in fase di prima quantificazione del fondo sperimentale di riequilibrio, a parità di contributi alle manovre di stabilizzazione dei conti pubblici, l'incapienza dei fondi assegnati rispetto ai prelievi effettuati, a parziale compensazione della perdita di gettito subita per gli anni dal 2012 al 2015, è assegnata una tantum nell'esercizio 2016 una ulteriore compartecipazione all'IRPEF del proprio territorio pari al 5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023.
3. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascuna provincia a specificità montana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2016, il gettito è ripartito tra le province a specificità montana sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2016.