stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
11.21.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: in attuazione dell'accordo sino a dello statuto della Regione Siciliana e sostituire le parole: 5,61 con le seguenti: 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre.