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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
11.16.
inammissibile

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese agricole operanti nei territori ex Obiettivo 1, con particolare riferimento alle province siciliane, nonché in considerazione delle interpretazione difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.