Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado;
e-ter) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;
e-quater) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali».