Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»