Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; dai Comuni e dalle Città metropolitane tramite l'ANCI; dalle Province tramite l'UPI.».