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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.05.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2016  [ apri ]
0.6.05.2.

  All'emendamento 6.05, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I comuni, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato, così come previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, possono, se in possesso di proprie graduatorie, previa regolamentazione coordinata con il Piano di ingressi triennali, assumere a tempo indeterminato, tale personale con i seguenti criteri:
   a) requisito indispensabile degli interessati è la collocazione nelle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti e in corso di validità;
   b) qualora l'amministrazione ritenga di scorrere la graduatoria, i soggetti ricompresi nella graduatoria stessa aventi alla data del provvedimento di assunzione un'anzianità di oltre trentasei mesi di chiamate a tempo determinato presso l'amministrazione stessa, risulteranno riservatari del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante scorrimento delle medesime graduatorie;
   c) qualora i soggetti interessati, riservatari come anzidetto, risultino più di uno, costituirà elemento di priorità l'anzianità di servizio per chiamate a tempo determinato dalla medesima graduatoria;
   d) gli enti, per gli scorrimenti di cui sopra, dovranno utilizzare le risorse espressamente stabilite dalla norma per le assunzioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, mentre in via eccezionale e straordinaria, utilizzare le risorse volte al superamento dei contratti a termine per i riservatari come sopra individuati, attingendo dal budget previsto dall'anzidetto articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, che dovrà conseguentemente essere automaticamente ridotto di tale importo per le successive annualità. Le risorse attinte dagli importi previsti per la riduzione del precariato sono in deroga ai limiti di turn-over stabiliti dalla normativa;
   e) per gli scorrimenti di graduatorie come sopra descritti, le amministrazioni dovranno effettuare una programmazione triennale;
   f) la validità delle graduatorie vigenti alla data di conversione del presente decreto, e contenenti i nominativi di dipendenti aventi già maturato il requisito dei trentasei mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa amministrazione, manterranno la loro validità fino al termine triennale previsto dal piano di scorrimento di cui al punto precedente, qualora adottato dall'ente;
   g) nelle more dell'attuazione dei piani triennali di scorrimento delle graduatorie per la riduzione del precariato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
   h) qualora durante il corso di validità del piano anzidetto altri soggetti dovessero maturare il requisito dei 36 mesi di servizio a tempo determinato, gli Enti potranno rivedere i propri piani di ingresso per scorrimento delle graduatorie, limitatamente in ogni caso al periodo previsto dal piano stesso o di validità delle medesime graduatorie.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e della polizia locale, del comparto dell'istruzione pubblica e del sociale;

em. 6.05.