All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
3-bis.1. Entro il 31 dicembre 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni:
a) stabilisce il numero massimo delle concessioni che le regioni possono rilasciare in base ai piani paesaggistici, ai piani regolatori comunali ed ai piani provinciali di coordinamento;
b) rimodula i canoni demaniali secondo criteri oggettivi che tengano in considerazione la diversità delle nostre coste secondo standard che mettano a sistema: le diversità regionali, l'ammontare degli investimenti, gli incassi e gli utili imprenditoriali, la dimensione della superficie demaniale utilizzata e l'impatto ambientale;
c) classifica le aree da mettere a gara tenendo in considerazione: l'accessibilità, la redditività, l'impatto ambientale e conseguentemente stabilisce la durata della concessione che non necessariamente deve essere uguale per tutti;
d) redige il bando di gara tipo inserendo le clausole sociali previste dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) stabilisce il numero massimo di concessioni che può essere assegnata alle società di capitali che deve essere proporzionale all'estensione lineare delle aree demaniali e comunque garantendo l'accesso alle PMI.