stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2016  [ apri ]
13.014.
approvato

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso dal 1o settembre al 31 dicembre 2016.
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
   3. Al ristoro delle minori entrate dell'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
   4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche agli stati di previsione interessati.
   5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
   6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di 8 anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il Governo