Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2 lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».