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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2016  [ apri ]
23.2.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1o ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;
   b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
   c) il comma 6, è sostituito dal seguente:
  «6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione.».