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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2016  [ apri ]
19.022.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Interventi per il trasporto regionale ferroviario campano).

  1. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l, di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Nell'ambito del contratto di servizio la regione Campania garantisce la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale.
  2. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla regione Campania è attribuito un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPE prende atto dell'assegnazione di cui al precedente periodo ai fini della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  3. La regione Campania, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione di legge, accerta e riconosce i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EAV e, per l'effetto, paga tali debiti e le corrispondenti somme sono vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV. Entro i centoventi giorni successivi al riconoscimento e pagamento dei suddetti debiti i creditori di EAV possono aderire ad un piano di accordo generale che può prevedere il pagamento di quanto dovuto, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, agli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale, da definire nelle successive transazioni. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il Governo