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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2016  [ apri ]
1.017.
approvato
(nuova formulazione dell'em. 2.019)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.