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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2016  [ apri ]
9.04.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».